Specializzazione sul sostegno - DM 92 dell'8 febbraio 2019


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TFA Sostegno: Pubblicato il decreto 92 dell' 8 febbraio 2019

 

I percorsi di cui al presente decreto sono istituiti ed attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministero

 

Titoli di accesso:

1) docenti laureati possesso congiunto di:

  1. a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
  2. b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2) docenti ITP

  1. a) titolo di accesso alle classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

(Solo dal 2024/25 in poi anche 24 CFU/CFA)

Disposizioni transitoria:
docenti con tre annualità di servizio negli ultimi otto, anche non continuativi (valutabili ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124)

I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell'anno accademico di riferimento.

 

Test preliminari:

60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

E' ammesso alla prova, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione
abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.