Elementi conoscitivi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso

Sede di Roma


 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti

agli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

Loro Sedi

e, p.c. Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione

SEDE

Alla Direzione Generale per il personale scolastico

SEDE

 

Si fa presente che è stato adottato il Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio u.s., che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

Si evidenzia che al momento tale decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo. Poiché gli interventi correttivi in esso contenuti sono direttamente funzionali allo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico 2017/2018, si trasmettono le tabelle in allegato al decreto sopra indicato che individuano, altresì, la corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016. Ciò proprio in considerazione della necessità di consentire nell’immediato la definizione dell’organico dell’autonomia e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente.

Si evidenzia, inoltre, che nella tabella A allegata al suddetto DPR n. 19/2016 la denominazione di “LICEO SPORTIVO” va letta come “LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO” e la definizione “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” va letta come “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”. Appare anche necessario sottolineare come, fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del succitato DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017 in oggetto indicato, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Si fa presente, infine, come coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017.

Il DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo