Decreto sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60


Art. 8

Ammissione ai licei musicali

 

  1. All'esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei Licei musicali e coreutici lo studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale  e il possesso, nel medesimo strumento, d competenze esecutiva definite dai repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
  2. Ogni Liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri che regolano l'accesso alla sezione musicale e le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.
  3. Ogni Liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi formativi musicali generali da conseguire entro il termine del quinquennio della sezione musicale; quelli relativi alla disciplina "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", tengono anche conto delle competenze e dei livelli tecnici previsti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori stabiliti all'articolo 4.

 

 

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