Valutazione del periodo di formazione e di prova - USR Lazio


AOODRLA – Registro ufficiale

Prot. n. 27162 USCITA

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado della

regione Lazio

 

Ai Dirigenti tecnici in servizio presso l’Usr

per il Lazio

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della

regione Lazio

 

OGGETTO: art. 14 comma 3 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 – “Valutazione del periodo di formazione e di prova”.

 

In riferimento alle disposizioni impartite con il D.M. n. 850/2015 in merito allo svolgimento del periodo di prova e dell’anno di formazione del personale docente, già entrate a pieno regime nell’anno scolastico 2016/17, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, anche alla luce della Circolare del MIUR – Direzione Generale per il

personale scolastico prot. n. 33989 del 2/08/2017, che a ogni buon fine si allega alla presente.

Nel rinviare le SS.LL. a quanto contenuto nella suddetta nota, in questa sede ci si limita a fornire indicazioni in merito alle procedure propedeutiche alla decisione finale di conferma o non conferma in ruolo e al ruolo che i Dirigenti scolastici e i Dirigenti tecnici sono chiamati a svolgere.

Com’è noto, il secondo capoverso dell’art. 14 comma 3 del citato Decreto recita:

“Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.

La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. […]”.

 

Da tale disposizione si evince con chiarezza che la relazione del dirigente tecnico integra tutta la documentazione che l’Istituto scolastico e il docente stesso sono tenuti a produrre nel corso del secondo periodo di prova.

Tale documentazione – acquisita, si ribadisce, nel corso del secondo anno di prova – costituisce infatti un elemento prezioso per il Dirigente tecnico incaricato, in aggiunta alle verifiche dirette che lo stesso effettuerà all’interno dell’istituto scolastico.

Pertanto, è indispensabile che il Dirigente scolastico, anche nel secondo periodo di prova, effettui le verifiche e le valutazioni di propria competenza nel corso dell’anno scolastico (visite in classe, ecc.), acquisisca la necessaria documentazione e proceda, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, all’instaurazione e conclusione di eventuali procedimenti disciplinari di propria competenza. Al riguardo si sottolinea che la citata nota prot. n. 33989 del 2/08/2017 pone l’accento, tra l’altro, su due aspetti. Uno di questi riguarda il tutor, il quale, per i docenti che devono ripetere il periodo di prova e di formazione deve essere “possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio”. Un altro aspetto riguarda il dirigente scolastico. La nota ministeriale recita: “Si evidenzia il compito culturale oltre che di garanzia giuridica, affidato ai Dirigenti scolastici, per i quali si conferma la funzione di apprezzamento delle4 nuove professionalità che vengono messe alla prova per la conferma in ruolo. A tal fine si riconferma l’impegno del Dirigente scolastico nell’osservazione e nella visita alle classi assegnate ai docenti neo-assunti”. Da ciò si evince che le visite didattiche che il Dirigente scolastico è tenuto a compiere nel corso dell’anno scolastico nelle classi affidate al docente neo-assunto devono essere ripetute e adeguatamente documentate. L’osservazione in classe, infatti, costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale ai fini della valutazione dell’azione didattica di un docente, sia per quanto attiene alle competenze didattico-disciplinari, sia per quanto attiene alla capacità di gestire le relazioni all’interno del gruppo classe.

Si richiama inoltre l’attenzione delle SS.LL. sui decreti di ripetizione del periodo di formazione e di prova, i quali, secondo quanto disposto dall’art. 14 comma 3 del D.M. n. 850/2015, devono indicare gli elementi di criticità emersi ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

E’ importante attenersi scrupolosamente alle disposizioni citate anche per evitare contenziosi, come pure è indispensabile che la notifica dei decreti avvenga entro i termini

indicati dal D.M. citato, che sono da intendersi come perentori. Al fine di consentire la predisposizione delle verifiche ispettive previste dal sopra citato art. 14 comma 3, le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questa Direzione Generale e al Coordinatore del Servizio Ispettivo, tramite gli ATP di competenza, che leggono la presente per conoscenza, entro e non oltre il 10 – 10 - 2017, i decreti relativi ai docenti che nell’anno scolastico 2017/18 sono tenuti a ripetere il periodo di formazione e prova ai sensi del già citato art. 14 comma 3 del D.M. n. 850/2015, specificando per ciascuno il tipo di posto o di cattedra, il grado e l’ordine di scuola.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

 

Roma, 22 settembre 2017

 

                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE

Gildo De Angelis