(s)Criteri della mobilità. L’epilogo.

Raffaele Maisano


Il CCNI Scuola è stato firmato il 31 Gennaio 2017, e con esso anche la mobilità professionale sui Licei Musicali è stata definita. Qualche osservazione/domanda ci sorge nella lettura del testo. Non certo per pedanteria, ma solo per capire cosa sarà sui licei medesimi.

L’art. 4 comma 9 definisce le priorità per la mobilità professionale: in primis è definita la priorità per il personale che ha prestato servizio per almeno dieci anni continuativi (di almeno 180 giorni) nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano attive le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (in tutto dieci istituti sul territorio italiano); poi a seguire il personale che ha insegnato nella medesima disciplina e nella stessa sede a partire dal 2010/11. Nel primo caso, ai fini della graduazione, valgono i titoli previsti dalle tabelle per la mobilità professionale (tabella 2), nel secondo caso il personale verrà graduato secondo gli anni di servizio prestato sul nuovo posto e, in caso di parità, secondo le tabelle della mobilità professionale. Il restante personale, secondo il comma 10, sarà graduato secondo gli effettivi anni di servizio nei licei musicali e, in caso di concorrenza, in base ai titoli della mobilità professionale.

Ci sovviene, letto questo, la prima osservazione/domanda: la disciplina delle utilizzazioni, nel corso degli anni, ha garantito al personale già utilizzato nell’anno precedente la conservazione delle ore sulle quali era già impegnato (la conferma) e la possibilità di concorrere, graduati secondo i titoli posseduti (anni di ruolo sulla classe di concorso d’origine), per le nuove ore. A seguito di ciò non è stato raro che il docente impegnato dal primo anno di attivazione di un liceo abbia conservato negli anni a venire le sole ore assegnategli il primo anno (immaginiamo due, ad esempio sulla disciplina di Teoria, Analisi e Composizione) lasciando il passo ad altro docente che, pur se arrivato l’anno dopo, aveva maggiore punteggio: in questo caso il secondo, negli anni, ha raggiunto le ore per una cattedra completa, mentre il primo ha semplicemente mantenuto le poche ore già avute al primo anno. Ed eccoci, dunque, alla domanda: stabilire il numero di anni di servizio sui licei come principio primo per la mobilità non produce un vantaggio per coloro che, di fatto, hanno maturato meno servizio “reale” sulla nuova cattedra (meno ore di docenza)? Se così fosse, chi ha più lavorato è superato da chi, con poche ore, ha fatto meno. Decadrebbe dunque, di fatto, il principio che tutela i docenti utilizzati: l’aver riconosciuta la possibilità del passaggio di cattedra come conseguenza della maturata esperienza (anche in deroga al possesso del titolo abilitante sulla nuova cattedra).

Andiamo avanti.

Articolo 8 comma 12. “Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale”.

In sostanza se nella provincia X i posti sono due (da capire se sulla singola disciplina o sulla classe – ad esempio strumento A55) il primo va alla mobilità, il secondo al vincitore di concorso. Se saranno tre, il terzo di conseguenza alla mobilità professionale. Se si considera che nella stragrande maggioranza dei casi c’è un solo liceo musicale per provincia e che quando sarà legge l’Atto 382 (attualmente in discussione alle Camera) le cattedre per ogni strumento ai licei musicali saranno al massimo tre, si potrà verificare che i posti per i vincitori di concorso saranno meno della metà (il 50 e 50 dunque sarà puramente formale). Stabilito il principio, la valutazione di merito sarà su ogni singola provincia: ad alcuni vincitori di concorso sarà dato ciò che loro spetta, ad altri, forse, no. Dividi et impera: a molti la soluzione dei rispettivi problemi, ai restanti…che Dio li sostenga (visto che il bando di concorso non è dalla loro parte)! Ed ora l’osservazione/domanda l’attendo da altri…arriverà, come a volte accade, troppo tardi.

 

Ultime considerazioni

È di ieri un intervento del Dott. Campione che, sostanzialmente, dá ragione alle considerazioni testé espresse. In sintesi riconosce il problema, relegandolo però ad un numero limitato di vincitori di concorso (il problema sarà, a suo giudizio, solo per coloro che insegneranno sugli strumenti poco "gettonati" e dunque con una sola cattedra per liceo): per questi, a suo parere, sarà comunque possibile lavorare alle medie, sui posti liberati a seguito della mobilità professionale, oppure essere "assorbiti" dalle GAE (sono tutti abilitati e di conseguenza, per Campione, tutti nelle graduatorie ad esaurimento"). Ci permettiamo, però, di osservare al Dott. Campione che essere abilitato non equivale, ormai da anni, ad essere inserito nelle GAE e dunque, per i pochi, diciamo, "sfortunati" non sarà automatica l'assunzione in ruolo alle medie. Ci pare anche che il dover essere "riciclati" altrove non è pratica "buona e giusta". Se invece così non fosse, proponiamo per i futuri concorsi una soluzione facile ed economica: un unico concorso per tutti i gradi d'istruzione, poi, dove c'è posto, lì il vincitore sarà assunto (in barba al diritto di scegliere cosa sarà della proprio vita).